Il Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti zootecnici (PUA), principale strumento tecnico del Programma di azione nitrati, è concepito per conseguire un sostanziale equilibrio tra l’azoto che si intende apportare al terreno e il prevedibile fabbisogno delle colture agrarie, in modo da salvaguardare l’ambiente ed in particolare le risorse idriche.
I fertilizzanti azotati (effluenti zootecnici, digestati, concimi, ammendanti e correttivi) devono essere distribuiti seguendo un calendario annuale redatto in base al Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) predisposto per ogni singola azienda.
Il PUA deve essere elaborato entro il 30 aprile 2024 e conservato in azienda per un periodo non inferiore a due anni dalla sua elaborazione definitiva.
Il PUA è un documento previsionale, modificabile in corso d’opera in funzione dell’attività di gestione, e, quindi, è concesso apportare modifiche al PUA annuale entro il 30 novembre dell’anno in corso. Le modifiche devono essere predisposte prima delle relative distribuzioni agronomiche.
Qualora le varianti al PUA interessino aspetti strutturali (esempio: superficie complessiva utilizzata; quantitativi complessivi di effluenti zootecnici o digestato da distribuire, ecc.), esse devono essere comunicate preventivamente mediante l’aggiornamento della comunicazione effluenti vigente.
In particolare, prima di effettuare l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici o digestati sui terreni agrari con tali materiali, le aziende sono tenute a effettuare una comunicazione preventiva mediante una procedura informatizzata disponibile sul portale regionale “Gestione effluenti”.
L’obbligo di presentare la comunicazione effluenti dipende dalla collocazione dell’attività (rispetto alla vulnerabilità territoriale), dalla tipologia dell’azienda (produttrice o solo utilizzatrice) e dai quantitativi di effluenti prodotti/utilizzati (espressi in chilogrammi di azoto per anno).
Le aziende che producono e/o utilizzano azoto da effluenti e/o da altri fertilizzanti azotati, ad eccezione di quelle che cedono totalmente a terzi effluenti di allevamento o digestato, sono tenute ad elaborare il PUA annuale se rientrano nelle seguenti categorie:
- Zone vulnerabili:
- aziende soggette ad AIA;
- aziende con oltre 500 UBA di capi allevati;
- aziende che utilizzano in zona vulnerabile più di 3.000 kg di azoto all’anno;
- impianti biogas che utilizzano in zona vulnerabile più di 3.000 kg di azoto all’anno;
- Zone non vulnerabili (ordinarie):
- aziende soggette ad AIA;
- aziende con oltre 500 UBA di capi allevati;
- aziende che superano il limite di 340 kg di azoto zootecnico ad ettaro all’anno (è sufficiente superare il limite su un singolo appezzamento);
- impianti biogas che utilizzano in zona non vulnerabile più di 6.000 kg di azoto all’anno;
- aziende che utilizzano in zona non vulnerabile più di 6.000 kg di azoto all’anno da digestato;
- aziende che utilizzano più di 12.000 kg di azoto all’anno da correttivi da materiali biologici/ compost.
Per poter predisporre il PUA è necessario che l’azienda fornisca al tecnico le seguenti informazioni:
- caratteristiche e consistenza degli effluenti zootecnici, digestati e concimi, ammendanti o correttivi da distribuire;
- capacità degli stoccaggi palabile e non palabile in disponibilità;
- superfici a disposizione e colture praticate sul singolo appezzamento;
- apporti di fertilizzanti effettuati in post raccolta sulle colture in precessione.
A seguire, il tecnico determinerà i metri cubi di effluenti zootecnici da distribuire sul terreno per apportare la dose di azoto necessaria alla singola coltura (sulla base dell’efficienza di utilizzazione e dei vincoli normativi). Le colture sono valutate a scala di singolo appezzamento.
Una volta predisposto il PUA è possibile verificare il rispetto dei vincoli previsti dal regolamento ed in particolare:
- dei limiti massimi di apporto dell’azoto di origine zootecnica. L’apporto di azoto organico, se di origine zootecnica, non può superare i 170 kg/ha/anno nelle zone vulnerabili come media aziendale e i 340 kg/ha/anno nelle zone non vulnerabili. Per il calcolo di tale media viene preso a riferimento l’anno solare;
- del livello medio ponderato dell’efficienza d’uso degli effluenti d’allevamento e del digestato;
- del non superamento dei massimi apporti standard (MAS) di azoto utile per le singole colture;
- della dinamica di riempimento e svuotamento degli stoccaggi in modo che sia compatibile e coerente durante il corso dell’anno con la disponibilità degli effluenti ed il calendario delle distribuzioni preventivato.
Nel PUA annuale, redatto ai sensi del Regolamento Regionale Emilia Romagna n. 2/2024, l’azienda deve dimostrare il rispetto dei coefficienti di efficienza dell’azoto:
- 60% per i liquami avicoli, le frazioni chiarificate di digestati di qualsiasi provenienza
- 55% per i liquami suini e digestato tal quale da liquami suinicoli
- 50% per i liquami bovini e digestati da liquami bovini da soli o in miscela con altre biomasse e digestati da sole biomasse
- 40% per i letami, le sostanze palabili assimilate, compresa la frazione solida del digestato e i correttivi da materiali biologici.
Il coefficiente di efficienza medio aziendale annuo dell’azoto apportato con materiale non palabile deve essere non inferiore al 48%, ad esclusione dei casi previsti al punto precedente.
