Si avvicina il momento dell’inizio della piena operatività del RENTRI, per meglio comprendere gli obblighi di iscrizione, di seguito un breve riepilogo degli adempimenti.
Debbono iscriversi al RENTRI:
- operatori professionali nel campo dei rifiuti (imprese trattamento rifiuti, trasportatori rifiuti, intermediari rifiuti e consorzi per il recupero/riciclaggio rifiuti);
- produttori di rifiuti pericolosi;
- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti.
Termini iscrizione al RENTRI:
- GRUPPO 1 = entro il 13.02.2025: operatori professionali di cui al punto 1 del precedente paragrafo ed imprese con più di 50 dipendenti (produttori di rifiuti pericolosi e produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali).
- GRUPPO 2 = dal 15.06.2025 al 14.08.2025: imprese aventi tra 11 e 50 dipendenti (produttori di rifiuti pericolosi e produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali).
- GRUPPO 3 = dal 15.12.2025 al 13.02.2026: produttori di rifiuti pericolosi aventi fino a 10 dipendenti.
Obblighi collegati all’iscrizione:
- GRUPPO 1
- dal 13.02.2025:
- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello;
- emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato digitalmente;
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
- dal 13.02.2025:
- GRUPPO 2
- dal 13.02.2025:
- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA;
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo vidimato digitalmente.
- dopo l’iscrizione (max 14.08.2025):
- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
- dal 13.02.2025:
- GRUPPO 3
- dal 13.02.2025:
- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA;
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo vidimato digitalmente.
- dopo l’iscrizione (max 13.02.2026):
- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
- dal 13.02.2025:
NON debbono iscriversi al RENTRI:
Enti, imprese e soggetti che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi ed operino nell’ambito delle attività:
- agricole, agro-industriali e della silvicoltura;
- di costruzione e demolizione;
- commerciali;
- di servizio;
- sanitarie;
- veicoli fuori uso.
Questi soggetti, oltre a NON iscriversi al RENTRI, NON debbono tenere il registro di carico e scarico e per il trasporto dei rifiuti possono continuare ad emettere i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato tramite RENTRI, previa registrazione. Il formulario può essere compilato dal trasportatore a seguito di richiesta del produttore, che rimane responsabile delle informazioni in esso contenute.
FIR:
Il nuovo modello di FIR entra in vigore per tutti gli operatori (anche quelli NON iscritti al RENTRI) dal 13.02.2025 e deve essere vidimato digitalmente.
Il FIR vidimato digitalmente, una volta compilato, è stampato in due copie che debbono essere firmate sia dal produttore che dal trasportatore. Il formulario può essere emesso e compilato anche dal trasportatore, su richiesta del produttore o del detentore.
Dal 13.02.2026 il FIR:
- CARTACEO potrà essere emesso solo dagli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI.
- DIGITALE dovrà essere emesso dai produttori iscritti al RENTRI.
Il FIR è emesso dal produttore o detentore e viene integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dal trasportatore.
I dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi debbono essere trasmessi al RENTRI entro i termini stabili nei decreti direttoriali.
REGISTRO DI CARICO E SCARICO:
I soggetti che debbono tenere il registro sono quelli individuati all’art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006, che prevede anche le tempistiche per annotare i dati sul registro (es.: produttori di rifiuti = almeno entro 10 giorno lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo).
Dal 13.02.2025 entra in vigore il nuovo modello:
- CARTACEO, da utilizzare dal 13.02.2025 e sino alla data di iscrizione al RENTRI. Il nuovo modello è scaricabile dal portale RENTRI e deve essere vidimato presso la Camera di Commercio. Il primo movimento che verrà annotato sul nuovo registro di carico e scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul “vecchio” registro.
- DIGITALE, da utilizzare dalla data di iscrizione al RENTRI (vedere paragrafo Termini iscrizione al RENTRI). Questo registro andrà vidimato digitalmente utilizzando il servizio delle Camere di Commercio accessibile tramite il RENTRI. Il primo movimento che verrà annotato sul registro digitale seguirà la numerazione progressiva già riportata sul registro cartaceo.
I dati annotati sul registro di carico e scarico tenuto in forma digitale debbono essere trasmessi al RENTRI con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul registro.
MUD:
Per quanto riguarda il MUD a partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all’articolo 13, comma 1, e quindi a partire dal 2027, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all’articolo 1, comma 3,della legge n. 70 del 1994, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di trasmissione previsto dall’articolo 2 della medesima legge.
Sino a tale data rimane in vigore l’obbligo, per i soggetti individuati dalla legge, di trasmettere il MUD.
Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito RENTRI dove si può accedere all’area SUPPORTO per trovare tutte le informazioni in materia, ma anche all’area AMBIENTE DEMO per avvicinarsi in maniera pratica al sistema stesso.
