La differenza tra la definizione di acque reflue domestiche, prodotte dal metabolismo umano, e quella degli effluenti zootecnici con conseguente diverso trattamento e recapito, viene definita dal Testo Unico Ambientale.
Il Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) definisce le acque reflue domestiche (art. 74 c.1 lettera g) come “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”.
Gli effluenti di allevamento (art. 74 c.1 lettera v)) sono invece definiti come “le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura”.
La diversa definizione tra le due tipologie di reflui prodotti comporta un percorso normativo e autorizzativo separato, sia all’interno del D. Lgs. n. 152/2006 che a livello regionale, con l’impossibilità a poter procedere al convogliamento delle acque reflue domestiche all’interno degli stoccaggi aziendali dedicati agli effluenti zootecnici.
La Regione Emilia Romagna norma e disciplina l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (es. acque lavaggio caseifici, ecc.) attraverso la L.R. n. 4 del 06/03/2007 e il suo Regolamento applicativo n. 3 del 15/12/2017. Mentre è la D.G.R. n. 1053 del 09/06/2003 a cui bisogna far riferimento per le acque reflue domestiche prodotte dal metabolismo umano e non recapitanti in pubblica fognatura. L’azienda, in caso di scarico proveniente da locali aziendali (es. bagni spogliatoi, ecc.) e non recapitanti in pubblica fognatura, se non già soggetta ad A.I.A., dovrà procedere a ricomprendere l’autorizzazione allo scarico all’interno dell’A.U.A. (D.P.R. n. 59 del 13/03/2013).
Le tempistiche di adeguamento previste nell’attuale normativa sono abbondantemente scadute e, pertanto, si invitano le aziende in epigrafe a verificare la loro situazione e, se necessario ad adeguarsi alle disposizioni di legge per non incorrere nelle sanzioni previste in caso di controllo da parte dell’ente competente (Arpae). Oltre alle possibili sanzioni, sono da valutare le ricadute sugli aiuti e i contributi comunitari ricevuti e/o richiesti per il non rispetto delle regole base per la protezione dell’ambiente riportate negli obblighi della condizionalità (Reg. UE n. 1306/2013 del 17/12/2013) a cui i contributi comunitari sono soggetti.
